COMUNITA’ ENERGETICHE

COMUNITA’ ENERGETICA

Comunità Energetiche

Associazioni di cittadini e imprese ora possono produrre e consumare la propria energia.

Cos’è la Comunità energetica?

È un soggetto giuridico definito da ARERA (con la DEL. 318/2020/R/EEL) basato sulla partecipazione aperta e volontaria di soggetti (chiamati azionisti o membri) situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di proprietà della comunità di energia rinnovabile.

Chi può essere membro della Comunità energetica?

Possono partecipare persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, purché la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile da parte delle imprese private non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale.

Qual è lo scopo della costituzione di una Comunità energetica?

L’ obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Come si soddisfa la condizione di vicinanza necessaria per la costituzione di una Comunità Energetica?

Sono considerati “vicini” i titolari di connessioni su rete elettriche di bassa tensione alimentate dalla medesima cabina di trasformazione di media/bassa tensione.

Come posso sapere da quale cabina è alimentato il mio POD?

Il richiedente può inoltrare apposita richiesta al Distributore competente anche per conto di altri titolari.

Per i clienti connessi alla rete di Terni Distribuzione Elettrica la richiesta, con oggetto “Comunità Energetica” va inviata all’indirizzo mail info@asmtde.it, e deve contenere:

  • una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in caso di richiesta presentata per conto di altri) con cui il richiedente dichiara di aver ottenuto le autorizzazioni da parte di tutti i membri per i quali richiede la verifica di appartenenza alla medesima cabina secondaria;
  • un file di richiesta POD contenente per ciascuna riga il codice POD per il quale è necessario verificare l’appartenenza alla cabina secondaria e il codice fiscale del richiedente.

Per ogni elenco di POD inviato Terni Distribuzione Elettrica fornirà risposta, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, a mezzo PEC completando il file presentato con l’indicazione della cabina secondaria da cui ciascun POD è alimentato e la data del rilascio della dichiarazione.
A seguito del riscontro ottenuto dal Distributore competente, il richiedente potrà presentare apposita richiesta di riconoscimento della Comunità Energetica al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

“Una delle condizioni necessarie per la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile è che i soggetti membri della stessa siano titolari di punti di connessione facente parte la stessa area. Il richiedente può verificare l’area di appartenenza del proprio punto di fornitura utilizzando la mappa pubblicata di seguito. 

 Le mappe inizialmente saranno fruibili solamente on-line sul sito internet dei singoli distributori e, a seguire, sul sito internet del GSE. Infine, si prevede che le verifiche di appartenenza geografica alle configurazioni per l’autoconsumo saranno gestite autonomamente dal GSE, eventualmente con il supporto dei distributori.

Testo Integrato Autoconsumo Diffuso

La delibera 727/2022/R/eel approva il Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD) attuando le disposizioni dei decreti legislativi 199/21 e 210/21 in materia di comunità energetiche rinnovabili, comunità energetiche dei cittadini, gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta, autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione, clienti attivi “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione.

I punti essenziali del TIAD sono i seguenti:

  • vengono richiamate le definizioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21 per tutte le varie configurazioni dell’autoconsumo diffuso, distinguendo tra energia elettrica condivisa nella zona di mercato, energia elettrica autoconsumata nell’area sottesa alla medesima cabina primaria ed energia incentivata come da disposizioni normative;
  • viene confermato il modello regolatorio virtuale di cui alla deliberazione 318/2020/R/eel;
  • vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico;
  • vengono semplificate le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso;
  • sono definite le modalità con cui il GSE quantifica, ripartisce e determina la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata e pone le basi per l’applicazione dell’incentivo ove spettante;
  • vengono definite le modalità per la messa a disposizione dei dati di misura necessari per la valorizzazione dell’autoconsumo.

Così come previsto dall’art. 10.5 del TIAD (allegato A alla del. 727/2022/R/eel di ARERA) le aree convenzionali sono sottoposte alla consultazione dei soggetti interessati, che possono trasmettere a TDE le proprie osservazioni entro il 31 maggio 2023 all’indirizzo mail asmterni@legalmail.it.”

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TDE – Cambia il nome, non l’Energia

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